Uno sguardo nel dettaglio.

La legge sulla fecondazione assistita.


 

di Michele Umbrello

 

Sebbene siano passati ormai tre mesi dall’approvazione della “nuova” legge in materia di procreazione assistita, le proteste e le manifestazioni di dissenso non si sono placate. I quotidiani continuano a parlarne, sottolineando un incremento in quello che è stato soprannominato il “turismo delle provette”. Infatti, si stima che vi sia un venti per cento in più di coppie, rispetto a prima dell’emanazione della legge, che decidono di ricorrere alla fecondazione assistita al di la dei confini nazionali, ovvero in quei paesi in cui vige una legislazione più permissiva. Inoltre, è tuttora in corso una raccolta firme, in comuni, piazze e presto ospedali, per ottenere un referendum abrogativo. Questa legge suscita non poche perplessità essendo, a detta dei sostenitori, l’unica che tuteli i diritti del feto, e a detta degli oppositori, altamente reazionaria, conservativa e per nulla laica. Abbiamo perciò pensato di proporre un articolo in cui si mostrassero i contenuti della legge senza sobbarcarli di giudizi personali, credendo che spetti ad ognuno prendere una posizione. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate: chi volesse può contattarci all’indirizzo e-mail panoramix@yahoogroups.com o affiggere le sue opinioni su una delle bacheche dell’università.

 

Grande risonanza ha avuto la notizia della recente approvazione di una legge in materia di fecondazione artificiale; cerchiamo di capire nel dettaglio le implicazioni di questa nuova normativa. Il 19 febbraio 2004 il Parlamento ha approvato la legge n° 40, “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” (potete consultarne il testo su internet all’indirizzo www.parlamento.it/parlam/leggi/0404l.htm).

Nel primo articolo il Legislatore definisce le finalità del ricorso a procedure di fecondazione assistita: si stabilisce che l’utilizzo di tale tecnica, infatti, sia consentito esclusivamente per risolvere problemi riproduttivi “derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, e solamente “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”. Non sarà possibile, cioè, accedere alla procreazione medicalmente assistita (d’ora in poi PMA) da parte di genitori fertili portatori di malattie genetiche che vogliano eseguire diagnosi genetiche pre-impiantatorie (l’unica loro strada sarà la diagnosi genetica durante la gravidanza e, eventualmente, l’aborto). Altro punto da evidenziare nel primo articolo della legge è l’intenzione di tutelare “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.

La condizione per l’accesso alle tecniche di PMA è ribadita nell’articolo 4 della legge, in cui si sottolinea la necessità di un atto medico che certifichi la situazione di sterilità o infertilità.

Sempre nell’articolo 4, al terzo comma, si stabilisce il divieto al ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, cioè in cui uno dei due gameti proviene da un donatore esterno alla coppia: sarà possibile accedere alla fecondazione assistita solo se i gameti provengono dalla coppia che richiede il trattamento.

L’articolo 5 stabilisce i requisiti necessari per accedere alla PMA: “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Nessuna distinzione dunque tra coppie sposate e coppie “di fatto”, ma esclusione totale per le coppie omosessuali.

Il sesto articolo della legge tratta del consenso informato: alla coppia che intende avvalersi della procedura devono venir prospettati in maniera dettagliata “metodi, problemi bioetici e possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, le possibilità di successo e i rischi derivanti, nonché le relative conseguenze giuridiche per la donna, l’uomo e il nascituro”. Alla coppia, inoltre, deve essere prospettata in ogni caso “la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento […] come alternativa alla procreazione mecalmente assistita”.

Gli articoli 8 e 9 sono dedicati alla tutela dei diritti del nascituro (e, verrebbe da dire, solo ed esclusivamente dei suoi): si stabilisce che chi nasce in seguito a PMA abbia lo stesso status giuridico dei figli nati senza l’ausilio delle tecniche stesse, mentre una madre che partorisca un figlio nato da fecondazione assistita, a differenza di tutte le altre madri, “non può dichiarare la volontà di non essere nominata”. In altre parole mentre tutte le donne italiane hanno il diritto, al momento del parto, di lasciare il bambino per l’adozione chiedendo di non essere nominate nel certificato di nascita (possibilità considerata come un modo di evitare il ricorso all’aborto), una madre di un figlio nato da PMA non ha questo diritto/possibilità.

Nell’articolo 11 si stabilisce l’istituzione di una serie di registri nazionali: quello delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di PMA, ma anche quello di tutti gli embrioni formati in questo modo, e quello dei nati in seguito all’applicazione delle tecniche. “L’iscrizione al registro è obbligatoria”.

L’articolo 12 della legge stabilisce i divieti e le relative sanzioni. Particolarmente interessante è quanto disposto dal settimo comma: si vieta in modo tassativo la possibilità di ricorrere alla clonazione di tipo riproduttivo (non temete: più avanti un altro articolo vieta anche quella a fini di ricerca).

Gli articoli 13 e 14, come presumibile dalle finalità della legge, si occupano della tutela dei diritti dell’embrione: si comincia stabilendo, al primo comma dell’articolo 13, il divieto di qualsiasi tipo di sperimentazione su ciascun embrione umano. Nel secondo comma si deroga parzialmente a quanto affermato, consentendo la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione “a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”. Sembra quindi che, qualora fossero disponibili le tecniche, si potrebbero effettuare interventi di terapia genica.

Il terzo comma ribadisce alcuni divieti invalicabili: non si potranno generare embrioni per qualsiasi fine diverso “da quello previsto dalla legge” (no a sperimentazione e ricerca); sarà vietata ogni forma di selezione degli embrioni e dei gameti; non sarà possibile “alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete”, né tantomenopredeterminarne caratteristiche genetiche”, ad eccezione di interventi che abbiano fini terapeutici (terapia genica); è ribadito il divieto ad ogni forma di clonazione “sia a fini procreativi sia di ricerca”, nonché alla creazione di ibridi o chimere ottenute mediante fecondazione di un gamete umano con uno di specie diversa.

Nel quattordicesimo articolo si vietano sia crioconservazione (conservazione a temperature molto ridotte) che soppressione di embrioni generati tramite PMA; è sempre consentito però il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza in base a quanto dispone la legge 194 del 1978. Si stabilisce inoltre che attraverso tecniche di PMA non si possa creare un numero di embrioni superiore a tre, e che in ogni caso gli embrioni generati dovranno essere impiantati contemporaneamente e tutti insieme. Infine si fa espresso divieto alla riduzione embrionaria di gravidanze plurime: se verranno generati tre embrioni e, dopo trasferimento in utero, dovessero attecchire tutti, niente potrà evitare una gravidanza plurigemellare.

L’ultimo articolo interessante da prendere in esame è il 16, in cui si stabilisce e si regolamenta la possibilità del personale sanitario di astenersi dal prendere parte alle procedure di PMA nei casi in cui si sollevi obiezione di coscienza. L’obiezione di coscienza deve essere comunicata attraverso una dichiarazione scritta, e la possibilità di astenersi dalle procedure è garantita dopo che sia passato almeno un mese dalla presentazione della dichiarazione.

 

Giugno 2004

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