Uno sguardo
nel dettaglio.
La legge
sulla fecondazione assistita.
di
Michele Umbrello
Sebbene siano passati ormai tre mesi dall’approvazione della “nuova”
legge in materia di procreazione assistita, le proteste e le manifestazioni di
dissenso non si sono placate. I quotidiani continuano a parlarne, sottolineando un incremento in quello che è stato
soprannominato il “turismo delle provette”. Infatti, si stima che vi sia un venti per cento in più di coppie, rispetto a prima
dell’emanazione della legge, che decidono di ricorrere alla fecondazione
assistita al di la dei confini nazionali, ovvero in quei paesi in cui vige una
legislazione più permissiva. Inoltre, è tuttora in corso una
raccolta firme, in comuni, piazze e presto ospedali, per ottenere un
referendum abrogativo. Questa legge suscita non poche perplessità essendo, a
detta dei sostenitori, l’unica che tuteli i diritti del feto, e a detta degli
oppositori, altamente reazionaria, conservativa e per
nulla laica. Abbiamo perciò pensato di proporre un articolo in cui si mostrassero i contenuti della legge senza sobbarcarli di
giudizi personali, credendo che spetti ad ognuno prendere una posizione. Ci
piacerebbe sapere cosa ne pensate: chi volesse può
contattarci all’indirizzo e-mail panoramix@yahoogroups.com
o affiggere le sue opinioni su una delle bacheche dell’università.
Grande risonanza ha avuto la notizia della recente approvazione di
una legge in materia di fecondazione artificiale; cerchiamo di capire nel
dettaglio le implicazioni di questa nuova normativa. Il 19 febbraio 2004 il
Parlamento ha approvato la legge n° 40, “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita” (potete consultarne il testo su internet all’indirizzo
www.parlamento.it/parlam/leggi/0404l.htm).
Nel
primo articolo il Legislatore definisce le finalità del ricorso a procedure di
fecondazione assistita: si stabilisce che l’utilizzo di tale tecnica, infatti,
sia consentito esclusivamente per risolvere problemi riproduttivi “derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, e solamente “qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”.
Non sarà possibile, cioè, accedere alla procreazione
medicalmente assistita (d’ora in poi PMA) da parte di genitori fertili
portatori di malattie genetiche che vogliano eseguire diagnosi genetiche pre-impiantatorie (l’unica loro strada sarà la diagnosi
genetica durante la gravidanza e, eventualmente, l’aborto). Altro punto da
evidenziare nel primo articolo della legge è l’intenzione di tutelare “i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito”.
La
condizione per l’accesso alle tecniche di PMA è ribadita nell’articolo 4 della
legge, in cui si sottolinea la necessità di un atto
medico che certifichi la situazione di sterilità o infertilità.
Sempre
nell’articolo 4, al terzo comma, si stabilisce il divieto al ricorso a tecniche
di PMA di tipo eterologo, cioè
in cui uno dei due gameti proviene da un donatore esterno alla coppia: sarà
possibile accedere alla fecondazione assistita solo se i gameti provengono
dalla coppia che richiede il trattamento.
L’articolo
5 stabilisce i requisiti necessari per accedere alla
PMA: “coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi”. Nessuna distinzione dunque tra coppie sposate e
coppie “di fatto”, ma esclusione totale per le coppie omosessuali.
Il
sesto articolo della legge tratta del consenso informato: alla coppia che
intende avvalersi della procedura devono venir
prospettati in maniera dettagliata “metodi,
problemi bioetici e possibili effetti collaterali
sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, le
possibilità di successo e i rischi derivanti, nonché le relative conseguenze
giuridiche per la donna, l’uomo e il nascituro”. Alla coppia, inoltre, deve
essere prospettata in ogni caso “la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di
affidamento […] come alternativa alla procreazione mecalmente
assistita”.
Gli
articoli 8 e 9 sono dedicati alla tutela dei diritti del nascituro (e, verrebbe
da dire, solo ed esclusivamente dei suoi): si stabilisce che chi nasce in
seguito a PMA abbia lo stesso status giuridico dei figli nati senza l’ausilio
delle tecniche stesse, mentre una madre che partorisca un figlio nato da
fecondazione assistita, a differenza di tutte le altre madri, “non può dichiarare la volontà di non essere
nominata”. In altre parole mentre tutte le donne italiane hanno il diritto,
al momento del parto, di lasciare il bambino per l’adozione chiedendo di non
essere nominate nel certificato di nascita (possibilità considerata come un
modo di evitare il ricorso all’aborto), una madre di un figlio nato da PMA non
ha questo diritto/possibilità.
Nell’articolo 11 si stabilisce l’istituzione di una serie
di registri nazionali: quello delle strutture autorizzate all’applicazione
delle tecniche di PMA, ma anche quello di tutti gli embrioni formati in questo
modo, e quello dei nati in seguito all’applicazione delle tecniche. “L’iscrizione al registro è obbligatoria”.
L’articolo
12 della legge stabilisce i divieti e le relative sanzioni. Particolarmente
interessante è quanto disposto dal settimo comma: si vieta in modo tassativo la
possibilità di ricorrere alla clonazione di tipo riproduttivo (non temete: più
avanti un altro articolo vieta anche quella a fini di ricerca).
Gli
articoli 13 e 14, come presumibile dalle finalità della legge, si occupano
della tutela dei diritti dell’embrione: si comincia
stabilendo, al primo comma dell’articolo 13, il divieto di qualsiasi tipo di sperimentazione
su ciascun embrione umano. Nel secondo comma si deroga parzialmente a quanto
affermato, consentendo la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione “a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche, volte alla tutela della salute e
allo sviluppo dell’embrione, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative”. Sembra quindi che, qualora fossero disponibili le tecniche,
si potrebbero effettuare interventi di terapia genica.
Il
terzo comma ribadisce alcuni divieti invalicabili: non
si potranno generare embrioni per qualsiasi fine diverso “da quello previsto dalla legge” (no a sperimentazione e ricerca);
sarà vietata ogni forma di selezione degli embrioni e dei gameti; non sarà
possibile “alterare il patrimonio
genetico dell’embrione o del gamete”, né tantomeno
“predeterminarne caratteristiche
genetiche”, ad eccezione di interventi che abbiano fini terapeutici
(terapia genica); è ribadito il divieto ad ogni forma di clonazione “sia a fini procreativi sia di ricerca”,
nonché alla creazione di ibridi o chimere ottenute mediante fecondazione di un
gamete umano con uno di specie diversa.
Nel
quattordicesimo articolo si vietano sia crioconservazione
(conservazione a temperature molto ridotte) che soppressione di
embrioni generati tramite PMA; è sempre consentito però il ricorso
all’interruzione volontaria di gravidanza in base a quanto dispone la legge 194
del 1978. Si stabilisce inoltre che attraverso tecniche di PMA non si possa
creare un numero di embrioni superiore a tre, e che in
ogni caso gli embrioni generati dovranno essere impiantati contemporaneamente e
tutti insieme. Infine si fa espresso divieto alla riduzione embrionaria di
gravidanze plurime: se verranno generati tre embrioni
e, dopo trasferimento in utero, dovessero attecchire tutti, niente potrà
evitare una gravidanza plurigemellare.
L’ultimo
articolo interessante da prendere in esame è il 16, in cui si stabilisce e si regolamenta la possibilità del personale sanitario di
astenersi dal prendere parte alle procedure di PMA nei casi in cui si sollevi
obiezione di coscienza. L’obiezione di coscienza deve essere comunicata
attraverso una dichiarazione scritta, e la possibilità di astenersi dalle
procedure è garantita dopo che sia passato almeno un mese dalla presentazione
della dichiarazione.
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Giugno 2004 |